(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
         della Regione Basilicata n. 27 del 15 aprile 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    Il comma 1-bis dellart. 1 della legge regionale 8 settembre 1998,
n. 36, e' cosi' modificato:
      Nel  caso  di  scioglimento di consorzi di cooperative edilizie
che hanno conseguito l'oggetto sociale, il contributo e' direttamente
corrisposto alle cooperative edilizie.
      Nel  caso  di  cessazione  del  rapporto  associativo  tra  una
cooperativa  edilizia  ed il consorzio, il contributo e' direttamente
corrisposto  alla  cooperativa  edilizia  o,  in caso di scioglimento
della  stessa,  ai  singoli soci assegnatari degli alloggi od ai loro
aventi causa, con le modalita' previste dai successivi commi 1-ter ed
1-quater.