(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 27 del 15 aprile 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Il comma 1-bis dellart. 1 della legge regionale 8 settembre 1998, n. 36, e' cosi' modificato: Nel caso di scioglimento di consorzi di cooperative edilizie che hanno conseguito l'oggetto sociale, il contributo e' direttamente corrisposto alle cooperative edilizie. Nel caso di cessazione del rapporto associativo tra una cooperativa edilizia ed il consorzio, il contributo e' direttamente corrisposto alla cooperativa edilizia o, in caso di scioglimento della stessa, ai singoli soci assegnatari degli alloggi od ai loro aventi causa, con le modalita' previste dai successivi commi 1-ter ed 1-quater.